Art. 19 · LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

Art. 19

LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

In vigore dal 19 ott 1961
L'articolo 81 del predetto testo unico è così modificato: "Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato è degli altri enti pubblici non escluso dall'applicazione delle disposizioni relative, agli assegni stessi a norma dell'articolo 79 del presente testo unico, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e coi Ministri interessati, sarà stabilito quale delle tabelle previste nel precedente articolo 33 debba essere applicata al personale predetto, avuto riguardo alle affinità che esso presenta con le categorie ivi indicate".
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