Art. 11 · LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

Art. 11

LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

In vigore dal 19 ott 1961
L'articolo 51 del predetto testo unico è così modificato: "Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle attività residue di cui al penultimo comma dell'articolo-precedente, la quota parte delle disponibilità, per gli scopi previsti dall'articolo 53".
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