Art. 1
LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038
In vigore dal 19 ott 1961
La Camera dei deputati ed i Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il secondo e il terzo comma dell' del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono così modificati:
"Il limite di età di 14 anni di cui al precedente comma è elevato a 18 anni qualora i figli, salvo quanto è previsto dall', siano a carico dei genitori e non svolgano attività comunque retribuita.
Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università".
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