Art. 1
LEGGE 3 agosto 1961, n. 840
In vigore dal 15 set 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È autorizzata la concessione, a favore dell'Ente "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo", di un contributo di lire 85.000.000 da corrispondersi per tre esercizi finanziari consecutivi a decorrere da quello 1959-60.
Storico versioni
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