Art. 24
LEGGE 28 luglio 1961, n. 831
In vigore dal 14 set 1961
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvede, quanto a lire 10 miliardi, con corrispondente riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso e, per la differenza, col gettito derivante dall'applicazione delle norme concernenti il trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine, le modificazioni alle tasse fisse minime di registro e ipotecarie, l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, la imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo in temporanea importazione, nonchè modifiche in materia di imposta generale sulla entrata.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - PELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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