Art. 22 · LEGGE 28 luglio 1961, n. 831

Art. 22

LEGGE 28 luglio 1961, n. 831

In vigore dal 11 mag 1968
Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti e scuole statali di istruzione tecnica e di avviamento professionale, che siano in possesso di idoneità a posti di assistente, capo officina, maestro di laboratorio, istruttore pratico o insegnante tecnico pratico, conseguita in concorsi per esami ovvero che abbiano riportato nei medesimi concorsi almeno sessanta centesimi con non meno di sei decimi in ciascuna prova, e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "valente" possono, a domanda e in relazione ai posti disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici corrispondente alla idoneità posseduta. Gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata di ruolo nelle scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica, che in nessuno degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61 abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a "valente" e a "distinto", possono chiedere il passaggio nel ruolo superiore corrispondente all'idoneità posseduta. Il personale di cui ai precedenti commi è collocato in graduatorie compilate per ciascun ruolo nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale è chiesta l'assunzione in ruolo. Coloro che per insufficienza di posti non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni del presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quinto dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. Agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata di ruolo e non di ruolo che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 11 a 17 si applicano le norme degli articoli stessi. Gli insegnanti degli istituti di istruzione media e artistica in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, in possesso del titolo di studio necessario per partecipare al concorso a posti di insegnante tecnicopratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti d'istruzione tecnica, artistica e di avviamento professionale, possono avvalersi delle norme del presente articolo. Il Ministro per la pubblica istruzione determina, con propri decreti, tutti i posti disponibili, alla data del 31 dicembre 1960, di insegnante tecnico-pratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti e scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica da conferirsi ai sensi del presente articolo. (3) I posti non assegnati a norma dei precedenti commi sono conferiti mediante esame consistente in una prova pratica, ai sensi dell', settimo comma, al quale sono ammessi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, che in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a "valente" e a "distinto" e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio, in qualità di insegnante tecnico pratico o in qualità di insegnante di arte applicata, nonchè in qualità di incaricato o supplente di materie tecniche e di disegno tecnico, per il cui insegnamento erano in possesso del titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze. Le insegnanti tecnico-pratiche, in possesso di dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore, precedentemente escluse dal concorsi a cattedre ai sensi del regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, saranno collocate in ruolo con precedenza assoluta, in relazione ai posti non assegnati da conferire ai sensi del precedente comma. (7)
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