Art. 10 · LEGGE 28 luglio 1961, n. 831

Art. 10

LEGGE 28 luglio 1961, n. 831

In vigore dal 14 set 1961
Le norme di cui ai precedenti articoli, circa la nomina per un triennio, gli aumenti periodici di stipendio e il trattamento di quiescenza, si applicano anche agli insegnanti elementari non di ruolo, nominati in posti che non si siano potuto coprire con insegnanti di ruolo o in soprannumero, e agli insegnanti non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione artistica. Le stesse norme, limitatamente agli aumenti periodici di stipendio e al trattamento di quiescenza e di previdenza, si applicano anche agli assistenti non di ruolo delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici ed agli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica ed ai pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza. Il provvedimento di nomina, di cui all' della presente legge, è adottato dal provveditore agli studi per i maestri, dal direttore per gli insegnanti dei Conservatori di musica e dal presidente per gli insegnanti degli altri istituti di istruzione artistica.
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