Art. 1 · LEGGE 28 luglio 1961, n. 831

Art. 1

LEGGE 28 luglio 1961, n. 831

In vigore dal 14 set 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I coefficienti e i corrispondenti stipendi annui del personale insegnanti delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione artistica, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici e del personale direttivo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, nonchè dei provveditori agli studi di 1ª e 2ª classe e degli ispettori centrali di 1ª e 2ª classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, per le antichità, e belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica, di cui al quadro 13 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all' della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono elevati, a decorrere dal 1 ottobre 1961, nelle seguenti misure: da coefficiente 202, lire 606.000 a coefficiente 220, lire 660.000; da coefficiente 229, lire 687.000 a coefficiente 260, lire 780.000; da coefficiente 271, lire 813.000 a coefficiente 309, lire 927.000; da coefficiente 325, lire 975.000 a coefficiente 402, lire 1.206.000; da coefficiente 402, lire 1.2016.000 a coefficiente 450, lire 1.350.000; da coefficiente 450, lire 1.350.000 a coefficiente 522, lire 1.566.000; da coefficiente 500, lire 1.500.000 a coefficiente 580, lire 1.740.000; da coefficiente 670, lire 2.010.000 a coefficiente 700, lire 2.100.000. Al personale di cui al precedente comma, che cesserà dal servizio con il 30 settembre 1961, il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.
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