Art. 8 · LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

Art. 8

LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

In vigore dal 14 set 1961
Esenzioni fiscali Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione si intendono estese le disposizioni contenute nell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonchè i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.
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