Art. 4
LEGGE 28 luglio 1961, n. 830
In vigore dal 14 set 1961
Assegni "ad personam"
Qualora il trattamento risultante dall'applicazione dei precedenti articoli sia d'importo inferiore a quello complessivo in atto, la differenza sarà assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.
Storico versioni
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