Art. 36 · LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

Art. 36

LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

In vigore dal 14 set 1961
Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Un funzionario del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero medesimo.
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