Art. 30 · LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

Art. 30

LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

In vigore dal 14 set 1961
Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omesso di avvalersi del disposto di cui all' della legge 28 dicembre 1952, n. 4435. Gli iscritti volontari che; pur essendosi trovati nelle condizioni di cui all' della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, non si siano avvalsi della facoltà in esso prevista, hanno diritto, al compimento dei limiti di età e sempre che avessero raggiunto 20 anni di contribuzione alla data del 1 febbraio 1952, ad una pensione in misura pari a quella che sarebbe loro spettata secondo le norme vigenti alla data in cui cessarono il versamento del contributo. La misura della pensione così liquidata viene adeguata in applicazione delle norme emanate dopo la data di cessazione del versamento. Le pensioni in godimento a carico del Fondo liquidate agli iscritti che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo saranno riliquidate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi precedenti. Le stesse disposizioni si applicano per gli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo il 1 gennaio 1952, con almeno 20 anni di contribuzione, e che abbiano conseguito la pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
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