Art. 29 · LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

Art. 29

LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

In vigore dal 14 set 1961
Prosecuzione volontaria dell'iscrizione da parte degli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo 15 anni di contribuzione. Gli iscritti che cessino dal servizio senza avere conseguito diritto a pensione a carico del Fondo dopo avere compiuto almeno 15 anni di contribuzione, qualora non chiedano di continuare volontariamente i versamenti, restano iscritti al Fondo stesso senza corrispondere i relativi contributi. In tale caso le prestazioni a carico del Fondo sono limitate alla pensione di anzianità ed a quella di riversibilità. Tuttavia la pensione spetta anche in caso d'invalidità, agli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo 20 anni di contribuzione. La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età stabilita dal precedente ed è liquidata sulla base della retribuzione sulla quale sono stati versati gli ultimi 12 contributi mensili, adeguata alla stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui iscritto ha cessato i versamenti. La pensione di invalidità, liquidata sulla retribuzione adeguata secondo le disposizioni del precedente comma, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
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