Art. 26 · LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

Art. 26

LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

In vigore dal 14 set 1961
Determinazione della misura del contributo volontario Gli agenti che si avvalgono della facoltà prevista dal precedente debbono versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno da questo stabilite, il contributo per il Fondo di previdenza e per quello di integrazione sulla retribuzione pensionabile ai sensi delle disposizioni vigenti alla data dalla quale è cessato, per gli agenti stessi, l'obbligo di iscrizione al Fondo ed in base alle aliquote contributive stabilite per gli agenti in servizio. Annualmente tale retribuzione è adeguata in base alla variazione del numero indice del costo della vita rispetto a quella determinata nell'anno precedente, applicando l'aliquota contributiva stabilita per gli agenti in servizio.
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