Art. 12 · LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

Art. 12

LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

In vigore dal 14 set 1961
Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Gli iscritti al Fondo ai quali è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, possono essere collocati in pensione per invalidità: a) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purchè per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda; b) quando siano divenuti invalidi in modo permanente per causa di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti. Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto. La pensione da liquidare in applicazione della precedente lettera b) non può essere inferiore ai 25/40 della retribuzione in base alla quale si calcola la pensione. Sono abrogati gli del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il secondo comma dell' del regolamento medesimo modificato dall' del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, nonchè il primo e secondo comma dell' del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.
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