Art. 11
LEGGE 28 luglio 1961, n. 830
In vigore dal 14 set 1961
Collocamento anticipato in quiescenza
L' del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come segue:
"Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di età e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di età, formi un totale non inferiore ai 15 anni.
Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione:
a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;
b) il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data, di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compirà il 60° anno di età.
Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.
Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.
L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è quella goduta dall'interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo per i normali casi di collocamento in quiescenza.
Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età, è considerato utile in conformità delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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