Art. 3
LEGGE 28 luglio 1961, n. 723
In vigore dal 25 ago 1961
Il personale della carriera di concetto attende ai servizi contabili, amministrativi e archivistici alla immediata dipendenza e sotto la direzione del capo dello Archivio.
Salvo quanto è disposto nel successivo , il predetto personale presta servizio negli Archivi di maggiore importanza in relazione al numero delle sedi notarili assegnate al rispettivo distretto.
Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi in occasione delle singole revisioni della tabella prevista dall' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, verranno stabiliti gli Archivi notarili distrettuali ai quali è assegnato il personale della carriera di concetto.
L' del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876, e l', terzo ed ultimo comma, del regio decreto 10 ottobre 1941, n. 1273, sono abrogati.
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