Art. 2
LEGGE 28 luglio 1961, n. 704
In vigore dal 23 ago 1961
L'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
"I magistrati che esercitato funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di sessanta giorni.
Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso.
Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonchè per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici.
ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture è determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro".
Storico versioni
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