Art. 1 · LEGGE 28 luglio 1961, n. 704

Art. 1

LEGGE 28 luglio 1961, n. 704

In vigore dal 23 ago 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Fino al 31 dicembre 1962, gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture. L'uditore non può fare le veci del presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; nè può supplire il procuratore della Repubblica.
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