Art. 8 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 710

Art. 8

LEGGE 26 luglio 1961, n. 710

In vigore dal 24 ago 1961
Alla copertura dell'onere annuo di lire 135 milioni e 746.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sarà provveduto per lire 41 milioni e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il ripetuto esercizio. Alla copertura dell'onere di lire 135 milioni e 746.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 sarà provveduto per lire 41 milioni e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61 e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del fondo globale per far parte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI - SCELBA - PELLA - TRABUCCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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