Art. 4
LEGGE 26 luglio 1961, n. 710
In vigore dal 24 ago 1961
Le indennità di cui al secondo comma dell' e all' non competono:
a) dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;
b) durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio;
c) durante le licenze straordinarie di qualunque durata;
d) durante le punizioni di rigore per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;
e) durante le assenze ingiustificate;
f) durante il periodo di sospensione dalle speciali mansioni, ordinata con provvedimento ministeriale;
g) in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.
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