Art. 2 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 710

Art. 2

LEGGE 26 luglio 1961, n. 710

In vigore dal 24 ago 1961
Ai maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è dovuta un'indennità di lire 9.700 mensili. Ai sottufficiali vice direttori o capi musica dei Corpi musicali suddetti è dovuta un'indennità giornaliera di lire 235, non cumulabile con l'indennità di specializzazione eventualmente spettante ai sensi degli della legge 8 gennaio 1952, n. 15. Per i sottufficiali della Marina l'indennità è soggetta alle riduzioni stabilite, dall', secondo comma della predetta legge.
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