Art. 68 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 68

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Sono abrogate le disposizioni concernenti lo stato degli appuntati, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515, concernente la disciplina delle licenze straordinarie ed il licenziamento del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fisica inabilità nonchè le leggi 1 settembre 1940 n. 1373, 20 gennaio 1948, n. 15, nella parte relativa all'arruolamento dei sottufficiali e guardie in servizio temporaneo di polizia, 3 ottobre 1951, n. 1126, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di pensione spettante ai familiari degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduti per infermità non proveniente da causa di servizio.
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