Art. 64 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 64

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 18 gen 1968
Ai vicebrigadieri, agli appuntati, alle guardie scelte e alle guardie di pubblica sicurezza che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono cessati dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età, o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto gli anni 65, compete la indennità speciale prevista dagli , a decorrere dal 1 gennaio 1961, o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data. La suddetta indennità speciale compete anche, sino al compimento del 65° anno di età, al personale di cui al precedente comma che si è trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.
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