Art. 60
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 24 ago 1961
I limiti di età minimo e massimo per il reclutamento delle guardie di pubblica sicurezza sono stabiliti rispettivamente, in anni diciotto e ventisei.
Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previsto da leggi speciali.
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