Art. 59 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 59

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il personale delle categorie in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato in servizio temporaneo cui spetta una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attività, del grado rivestito, tenuto conto della anzianità posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attività, se più favorevole. Il servizio temporaneo di richiamato reso dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è utile ai fini di pensione e degli aumenti periodici biennali.
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