Art. 58
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 21 mag 1987
Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessano dal servizio per perdita del grado con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione, o per inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, conseguono il trattamento di quiescenza secondo le norme generali vigenti in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-26;709#art-58