Art. 57 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 57

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, prevista dall' del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1923, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall' della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative. I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiore al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine, lo stipendio o la paga fruiti da detto personale, vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all' della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni. L'iscrizione disposta dal primo comma, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
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