Art. 55 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 55

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
La Commissione di avanzamento per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è nominata con decreto del Ministro per l'interno all'inizio di ogni anno ed è costituita come segue: 1) dal direttore della divisione forze armate di polizia, presidente; 2) da due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a tenente colonnello; 3) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di direttore di sezione; 4) da un funzionario dell'Amministrazione di pubblica sicurezza con qualifica di commissario capo. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non superiore a commissario o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a capitano. Con lo stesso decreto, in sostituzione, rispettivamente, dei membri di cui ai numeri 1) e 2) vengono nominati quali membri supplenti un vice prefetto o un vice prefetto ispettore e due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a maggiore. Per la validità dei giudizi della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente. I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado e di anzianità.
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