Art. 54 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 54

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Al militare di truppa nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si è concluso in senso favorevole o per il quale è stata revocata la sospensione precauzionale e che è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, è conferita la qualifica di guardia scelta o la promozione ad appuntato, anche in soprannumero, salvo riassorbimento. Al suddetto militare sono attribuiti l'anzianità ed il posto di ruolo che gli sarebbero spettati se non si fosse verificata la sospensione del conferimento della qualifica o del grado. Nel caso di aspettativa diversa da quella per infermità dipendente da causa di servizio, la qualifica o la promozione sono conferite, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione dell'aspettativa ovvero dal giorno successivo a quello in cui si forma la relativa vacanza, qualora tale vacanza non sussista alla data predetta. Non si fa luogo al conferimento della qualifica o della promozione quando il procedimento penale è stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto non colposo alla pena della reclusione o quando, in dipendenza del procedimento disciplinare, è stata inflitta punizione di rigore o altra più grave.
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