Art. 53 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 53

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 29 dic 1978
È sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o che sia sospeso dal servizio ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo . Il Ministro per l'interno o il capo della polizia hanno facoltà di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravità.
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