Art. 52
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 8 ago 1965
L'avanzamento di al grado di appuntato ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità seguendo l'ordine di ruolo.
All'avanzamento sono ammesse le guardie scelte in possesso di requisiti di cui all' che hanno conseguito nell'ultimo anno qualifica non inferiore a "nella media", non hanno riportato nei due anni precedenti lo scrutinio punizioni di rigore o altra più grave e non si trovano sottoposte ad esperimento.
Qualora alle guardie scelte non siano state attribuite le note di qualifica per uno o più anni, per assenza dal servizio dovuta a malattia dipendente da causa di servizio, si farà riferimento all'ultima qualifica attribuita.
La promozione è conferita con decreto ministeriale previo parere della Commissione di avanzamento di cui all'
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