Art. 39 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 39

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo assoluto non ha obblighi di servizio: conserva però il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
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