Art. 36 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 36

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo può trovarsi: a) in servizio temporaneo; b) in congedo illimitato. Il militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria, di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili. Il militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.
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