Art. 36
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo può trovarsi:
a) in servizio temporaneo;
b) in congedo illimitato.
Il militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria, di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili.
Il militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.
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