Art. 34 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 34

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previsto dall', eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assolato.
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