Art. 30 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 30

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 4 set 1961
Allo scadere della ferma volontaria e di ogni rafferma il militare di truppa che non ha ultimato la seconda rafferma può essere annesso a contrarre la rafferma o a rinnovarla. La domanda di rafferma deve essere presentata al comando di reparto da cui dipende il militare almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria o rafferma già contratta. Autorità competente a concedere la rafferma è il comandante di Corpo da cui il militare dipende. Qualora il militare, durante la ferma volontaria o la rafferma ha riportato tre o più punizioni di rigore, il comandante di Corpo, ove non ritenga di proporre il diniego della rafferma, può disporre previo nulla alla polizia ferroviaria o di frontiera, rispettivamente del questore o dei dirigenti gli uffici compartimentali di polizia ferroviaria o dei dirigenti gli uffici di frontiera competenti, che il militare suddetto sia trattenuto in esperimento senza vincolo di rafferma per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e prorogabile a dodici, al termine del quale concede la rafferma ovvero propone al capo della polizia il diniego della rafferma. La proposta è corredata, ove occorre, dal giudizio delle autorità suddette. Il provvedimento di diniego è adottato dal capo della polizia sentita la Commissione di cui all'. Al militare in esperimento continuano ad applicarsi le disposizioni dei militari in ferma o rafferma; il tempo trascorso in tale posizione non è computato agli effetti degli aumenti di paga. Al personale cui è stata concessa la rafferma, competono i relativi premi nella misura stabilita dalle norme di legge.
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