Art. 28 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 28

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma è stabilita in anni tre.
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