Art. 26 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 26

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che consegne la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.
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