Art. 23 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 23

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che dà prova di scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo. La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Ministro, previo parere della Commissione di avanzamento, su proposta formulata dal prefetto della Provincia in cui il militare presta servizio in base a rapporto del comandante di Corpo, nonchè in base a rapporto del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di zona di frontiera competenti ove si tratti di militare addetto rispettivamente a reparti provinciali, o alle predette specialità. Al militare che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell', a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio continuativo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle guardie scelte indipendentemente dalla revoca della qualifica prevista dall', ultimo comma.
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