Art. 2
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 24 ago 1961
I militari di truppa si distinguono in:
a) appuntati, guardie scelte e guardie in servizio continuativo;
b) appuntati, guardie scelte e guardie in ferma volontaria o in rafferma;
c) appuntati, guardie scelte e, guardie in congedo;
d) appuntati, guardie scelte e guardie in congedo assoluto;
È ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, viene dichiarato meritevole di rimanere in servizio dalle autorità competenti a concedere la rafferma.
Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
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