Art. 2 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 2

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
I militari di truppa si distinguono in: a) appuntati, guardie scelte e guardie in servizio continuativo; b) appuntati, guardie scelte e guardie in ferma volontaria o in rafferma; c) appuntati, guardie scelte e, guardie in congedo; d) appuntati, guardie scelte e guardie in congedo assoluto; È ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, viene dichiarato meritevole di rimanere in servizio dalle autorità competenti a concedere la rafferma. Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
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