Art. 15 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 15

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
La sospensione dal servizio è adottata con decreto del prefetto: nei casi di cui agli , primo comma, e 13 ad essa si fa luogo su proposta del comandante di Corpo. Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sospeso dal servizio compete soltanto la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso nella posizione di sospeso dal servizio è computato per metà.
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