Art. 12
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo che è sottoposto a procedimento penale per l'imputazione da cui può derivare la perdita del grado, può essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale.
La sospensione deve essere immediatamente adottata nei confronti del militare a carico del quale è stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trova comunque in istato di carcerazione preventiva.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.
La sospensione è altresì revocata in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non viene sottoposto ad accertamenti disciplinari ovvero questi si sono conclusi senza far luogo a provvedimenti di stato.
Se è stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione è computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocandosi la eventuale eccedenza.
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