Art. 11 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 11

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio. Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà.
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