Art. 1 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 1

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Lo stato del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - appuntato, guardia scelta e guardia - è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado. Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita dello stesso. Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deve esercitare le sue funzioni curando, in conformità alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene, serbare scrupolosamente il segreto di ufficio e confermare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignità del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709#art-1