Art. 8 · LEGGE 22 luglio 1961, n. 628

Art. 8

LEGGE 22 luglio 1961, n. 628

In vigore dal 8 gen 1971
Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, può assegnare al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni. Le variazioni di cui ai precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo. La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione dei primo comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere, revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-07-22;628#art-8