Art. 32
LEGGE 22 luglio 1961, n. 628
In vigore dal 11 ago 1961
All'onere di lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà, a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: "Fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 luglio 1961
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Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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