Art. 32 · LEGGE 22 luglio 1961, n. 628

Art. 32

LEGGE 22 luglio 1961, n. 628

In vigore dal 11 ago 1961
All'onere di lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà, a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: "Fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 luglio 1961 GRONCHI FANFANI SULLO - GONELLA - TAVIANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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