Art. 25 · LEGGE 22 luglio 1961, n. 628

Art. 25

LEGGE 22 luglio 1961, n. 628

In vigore dal 11 ago 1961
Mediante concorso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre la metà dei posti disponibili all'epoca del bando di concorso nella qualifica iniziale in ciascuno dei ruoli della carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può essere conferita agli impiegati delle rispettive carriere ausiliarie, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano prevalentemente da almeno un quinquennio mansioni proprie della carriera esecutiva.
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