Art. 23
LEGGE 22 luglio 1961, n. 628
In vigore dal 11 ago 1961
Gli impiegati di cui all'articolo 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella D allegata alla presente legge e assegnati alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.
Il collocamento nel ruolo predetto è disposto previo parere del Consiglio di amministrazione e decorre, ad ogni effetto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In corrispondenza alle unità collocate nel ruolo ad esaurimento a norma del primo comma e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti nel ruolo della carriera direttiva, di cui alla annessa tabella C, altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unità.
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