Art. 2
LEGGE 22 luglio 1961, n. 628
In vigore dal 11 ago 1961
Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
a) l'Ispettorato del lavoro;
b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-22;628#art-2