Art. 14 · LEGGE 22 luglio 1961, n. 628

Art. 14

LEGGE 22 luglio 1961, n. 628

In vigore dal 11 ago 1961
L' della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente: "L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro. I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato ai giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno ed indennità. L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Per l'ammissione al concorso occorre il possesso del titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato. Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive. I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi. Nei concorsi per collocatore di 3ª classe un terzo dei posti è riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo".
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